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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 27-quater

Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore
((...))
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami
((di fine corso))
o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento
((della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.))
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.