DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.
             Cooperative agricole e della piccola pesca

  Sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta  locale  sui  redditi  i  redditi conseguiti da societa'
cooperative  agricole  e  loro  consorzi  mediante  l'allevamento  di
animali  con  mangimi  ottenuti  per almeno un quarto dai terreni dei
soci    nonche'    mediante    la   manipolazione,   ((conservazione,
valorizzazione,))  trasformazione  e  alienazione ((...)) di prodotti
agricoli  e zootecnici e di animali conferiti ((prevalentemente)) dai
soci ((...)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350)).
  I  redditi  conseguiti  dalle cooperative della piccola pesca e dai
loro  consorzi  sono  esenti  dall'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche  e  dall'imposta  locale  sui  redditi.  Sono  considerate
cooperative    della    piccola    pesca    quelle   che   esercitano
professionalmente  la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi
assegnate  alle  categorie  3  e  4 di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in
acque interne.((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
  IL  D.L.  31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L.  22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-quater comma 1)
che  "Le  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  che  non possono
usufruire  delle  agevolazioni  previste  dagli  articoli 10 e 11 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
devono  intendersi  compresi fra le altre societa' cooperative e loro
consorzi  che  godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo
12 dello stesso decreto."