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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Cooperative agricole e della piccola pesca


Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione,
((conservazione, valorizzazione,))
trasformazione e alienazione
((...))
di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti
((prevalentemente))
dai soci
((...))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350))
.
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-quater comma 1) che "Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto."