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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  18-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Cooperative di produzione e di lavoro


I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al
((cinquanta))
per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al
((cinquanta))
per cento ma non al
((venticinque))
per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.
Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.(8)
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AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-ter comma 1) che "Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali.";(con l'art. 6-quater comma 1) che "Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto."