DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal: 12-2-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.

  Agli   incaricati   esterni   universitari   e'   corrisposta   una
retribuzione  iniziale  annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in
una  terna  di  concorsi  a  cattedre  universitarie,  o  se  docenti
confermati  o  se  incaricati della direzione di un istituto; di lire
2.478.700  se  liberi  docenti;  di  lire  1.580.000 se cultori della
materia.
  La  retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato
esterno  universitario  o  per  il  primo  incarico  attribuito ad un
professore  universitario di ruolo e' calcolata in ragione del 31 per
cento  della  retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella
inerente   rispettivamente   al   terzo   ed   al   secondo  incarico
eventualmente  conferito  ai  professori  predetti  e'  calcolata  in
ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo
comma. (6)
  Per  gli  incarichi  di  insegnamento conferiti invece a coloro che
ricoprono  altro  ufficio  con  retribuzione a carico dello Stato, di
ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro
subordinato, la retribuzione e' calcolata in ragione del 38 per cento
di quella indicata nel primo comma. (6)
  Per   gli   incarichi  previsti  dal  secondo  e  terzo  comma,  la
retribuzione non e' suscettibile di aumenti periodici.
  La   retribuzione   annua   lorda   degli  assistenti  universitari
incaricati e' fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente
conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13
della  legge  18  marzo  1958,  n. 349, la retribuzione e' fissata in
ragione del 31 per cento di quella predetta. ((9))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 6 - 20 febbraio 1973, n. 11
(in  G.U. 1a s.s. 28/02/1973, n. 55), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  25,  secondo  e  terzo comma, del d.P.R. 5
giugno  1965,  n.  749,  sul  conglobamento  dell'assegno  mensile  e
competenze   analoghe   negli  stipendi,  paghe  e  retribuzioni  del
personale  statale,  in  applicazione della legge 5 dicembre 1964, n.
1268,  nella  parte  in cui dispongono che le retribuzioni fissate al
primo  comma  vengano  ridotte  rispettivamente  al  31 per cento per
gl'incaricati  interni  e  al 38 per cento per gl'incaricati esterni,
anziche' stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo
la retribuzione minore."
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-5 febbraio 1987,
n.   30   (in   G.U.   1a  s.s.  11/02/1987,  n.  7),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  quinto, del
d.P.R.  5  giugno  1965,  n.  749,  nella parte in cui dispone che le
retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel
caso  di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge
18  marzo  1958,  n.  349,  vengano  ridotte al 31 per cento anziche'
stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione
minore."