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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal:  12-2-1987
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Art. 25


Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.
La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti è calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma. (6)
Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma. (6)
Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.
La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione è fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta.
((9))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 20 febbraio 1973, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1973, n. 55), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per gl'incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore."
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-5 febbraio 1987, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1987, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore."