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LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilità per gli anni 1964 e 1965.

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Testo in vigore dal:  7-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.