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LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilità per gli anni 1964 e 1965.

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Testo in vigore dal: 7-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore  di  legge  ordinaria, recanti norme sul trattamento economico
del  personale  in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza delle
Amministrazioni  statali,  anche  con  ordinamento autonomo, compreso
quello  di  cui  all'art.  3  della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con
l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e
5.