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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal: 24-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  5  dicembre  1964, n. 1268, concernente delega al
Governo  per il conglobamento del trattamento economico del personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  stipendi,  le  paghe  e  le  retribuzioni  di cui alle tabelle
allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965,
n.  373,  sono  sostituiti  con  quelli  indicati per ogni qualifica,
grado,  categoria  o  classe,  nelle  tabelle  allegate  al  presente
decreto.  Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati
nelle  nuove  tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle
stesse  per  la  posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964
eguale   trattamento  lordo  per  stipendio  o  paga  e  per  assegno
temporaneo.