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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
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Testo in vigore dal:  16-5-1974
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Art. 10



Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione alla assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale.
((6))

Per i salariati statali in attività di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
((6))

I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorché saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio.
La disposizione contenuta nel secondo comma non si applica nei confronti di coloro che alla data da cui ha effetto il presente decreto sono titolari di una pensione speciale liquidata ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.

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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 8 maggio 1974 n. 117 (in G.U. 1a s.s. 15.05.1974 n. 126) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale."