DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-5-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  Nei  confronti  dei  salariati  statali  di ruolo e dei loro aventi
diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante
a  carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti.
  Lo  Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed
orfani  alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione
obbligatoria  invalidita',  vecchiaia e superstiti per i servizi resi
dal  10  gennaio  1926 con iscrizione alla assicurazione predetta che
sono valutati anche per la pensione statale. ((6))
  Per  i  salariati statali in attivita' di servizio alla data da cui
ha  effetto  il  presente  decreto  i  quali, anteriormente alla data
stessa,    abbiano   acquisito   il   diritto   alla   pensione   per
l'assicurazione  invalidita', vecchiaia e superstiti, il disposto del
precedente  comma  si  applica a partire dalla data di cessazione dal
servizio. ((6))
  I  salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952
si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di
invalidita'  e  vecchiaia,  fatta  eccezione  soltanto  del requisito
dell'eta',  avranno  diritto,  allorche' saranno in possesso anche di
questo   ultimo   requisito,   alla  pensione  stessa  per  la  parte
assicurativa  gia'  costituita alla predetta data del 30 aprile 1952,
ferma  restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire
dalla cessazione dal servizio.
  La  disposizione  contenuta  nel  secondo  comma non si applica nei
confronti  di  coloro  che  alla  data  da cui ha effetto il presente
decreto  sono  titolari  di  una pensione speciale liquidata ai sensi
dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 2 - 8 maggio 1974 n. 117 (in
G.U.  1a  s.s.  15.05.1974  n.  126)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10,  commi  secondo e terzo, del d.P.R. 11
gennaio  1956,  n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del
personale  statale),  nella  parte in cui nei confronti dei salariati
statali  immessi  nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della
legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio,
dispone  il sub-ingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi
e  delle  loro  vedove  e  orfani  alla  pensione o quota di pensione
relativa  alla  assicurazione  obbligatoria  invalidita', vecchiaia e
superstiti  per  i  servizi  resi  dal 1 gennaio 1926, con iscrizione
all'assicurazione  predetta,  che sono valutati anche per la pensione
statale."