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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
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Testo in vigore dal: 14-4-1968
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e  6  della  legge  20  dicembre
1954, n. 1181, concernente delega al Governo per  l'emanazione  delle
norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli  altri
dipendenti dello Stato; 
  Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.
23 e 17 agosto 1955, n. 767; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di  cui  all'art.  3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Alle norme che regolano il trattamento ordinario  di  quiescenza  a
carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello  Stato  o
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto,  del  Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, della Azienda dei
patrimoni riuniti ex economali e degli  Archivi  notarili,  a  favore
degli impiegati civili, dei militari,  dei  salariati  e  delle  loro
famiglie,  sono  apportate  le  modificazioni  di  cui  al   presente
capo.((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art.  40)  che  "Nei
riguardi del personale contemplato dall'articolo  7  della  legge  13
giugno 1952, n. 690, nonche' dall'articolo 26 della  legge  13  marzo
1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960,  n.  727  e
dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la  differenza
tra  il  trattamento  di  quiescenza  dovuto  secondo  le  norme  dei
regolamenti comunali e quello previsto dalle  norme  concernenti  gli
impiegati civili dello Stato resta  a  carico  delle  amministrazioni
comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente  dalle  stesse,
agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in 
poi con effetto dalla stessa data."