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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 23

Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.

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Testo in vigore dal:  11-2-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 - punti 12 e 13; 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.