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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
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Testo in vigore dal:  14-4-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 40) che "Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data."