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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2383

Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali. (025U2383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1966)
Testo in vigore dal:  30-1-1926

Art. 23



L'operaio permanente o l'incaricato stabile, cessato dal servizio per inabilità dovuta a lesione o malattia dipendente da causa unica, diretta ed immediata di servizio, ha diritto alla liquidazione di una pensione in base a 20 anni quando il servizio utile non superi 10 anni; quando li superi la pensione sarà calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni.

La stessa norma di liquidazione si applica nel calcolo della pensione di riversibilità in seguito a morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile dipendente dalla causa suindicata.

Nella pensione suddetta, anche se diretta, non viene fatta riduzione alcuna per i diritti verso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

Qualora per lo stesso evento di servizio spetti anche trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, è data facoltà di optare per l'indennità d'infortunio cumulata col trattamento ordinario di quiescenza eventualmente spettante, diminuito, se del caso, della quota parte di pensione di invalidità o vecchiaia determinata come ai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, oppure per la pensione speciale stabilita dal presente articolo senza detrazione in nessun caso per pensione d'invalidità e vecchiaia, ma verso formale rinunzia dell'indennità d'infortunio.

In ogni caso il riconoscimento del diritto a pensione speciale da parte dello Stato non costituisce titolo al riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, e viceversa.