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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2383

Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali. (025U2383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1966)
Testo in vigore dal:  30-1-1926

Art. 1



La ritenuta in conto entrate del Tesoro, stabilita per gli impiegati civili e militari dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3312 (serie 2ª), è estesa dal 1° gennaio 1926 alle paghe giornaliere normali ed eccezionali degli operai permanenti e alle retribuzioni mensili degli incaricati stabili, nella misura del quattro per cento degli emolumenti calcolabili per la pensione.

Sulle paghe e sulle retribuzioni di cui sopra viene inoltre trattenuto dalla data suddetta il contributo dei salariati per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.