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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2383

Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali. (025U2383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1966)
Testo in vigore dal: 30-1-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 58 del testo unico di legge sullo  stato  giuridico  e
sul trattamento economico dei salariati dello  Stato,  approvato  con
Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114; 
 
  Visto l'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto con quello per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  La  ritenuta  in  conto  entrate  del  Tesoro,  stabilita  per  gli
impiegati civili e militari dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n.
3312 (serie 2ª), e' estesa dal 1° gennaio 1926 alle paghe giornaliere
normali ed eccezionali degli operai permanenti  e  alle  retribuzioni
mensili degli incaricati stabili, nella misura del quattro per  cento
degli emolumenti calcolabili per la pensione. 
 
  Sulle paghe  e  sulle  retribuzioni  di  cui  sopra  viene  inoltre
trattenuto dalla  data  suddetta  il  contributo  dei  salariati  per
l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia.