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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2025)
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Testo in vigore dal:  5-3-2025
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Art. 10

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione
((fino al successivo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.))
.
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.
6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.
6-bis.
((Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.))
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4
((...))
;
l)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2025, N. 13))
;
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.