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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2006, n. 47

Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/3/2006
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  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto
    legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto
    legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Disposizioni finali
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-3-2006

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005, n. 3058/2005;
Ritenuto di non poter aderire al citato parere del Consiglio di Stato e dover mantenere invariato l'articolo 13 che reca la previsione che anche il personale vincitore delle procedure concorsuali di cui al Capo II debba frequentare il corso di formazione e sostenere gli esami di fine corso, poiché l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fa espresso rinvio alla necessità della previsione in argomento, in quanto stabilisce la decorrenza della progressione economica della promozione alla qualifica di vice sovrintendente al giorno successivo alla data di conclusione del corso ed ancora la nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria risultante dagli esami di fine corso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:
a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi;
b) nel limite del restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»:
«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.