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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2006, n. 47

Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/3/2006
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  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto
    legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto
    legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Disposizioni finali
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-3-2006
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.  82,  recante  «Regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»;
  Visto,   in  particolare,  l'articolo 16  del  decreto  legislativo
30 ottobre  1992,  n.  443, cosi' come modificato dall'articolo 3 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76,
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le modalita' di accesso alla
qualifica  iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria,  la  determinazione  della prova d'esame e i titoli da
ammettere   a   valutazione   ove  previsti,  la  composizione  delle
commissioni  esaminatrici,  nonche'  i  programmi  e  le modalita' di
svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;
  Esperite  le  procedure  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
  Visto  l'articolo 17,  terzo  comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva  per  gli  atti normativi dell'11 luglio 2005, n.
3058/2005;
  Ritenuto  di  non  poter  aderire al citato parere del Consiglio di
Stato   e   dover  mantenere  invariato  l'articolo 13  che  reca  la
previsione   che   anche   il  personale  vincitore  delle  procedure
concorsuali   di  cui  al  Capo II  debba  frequentare  il  corso  di
formazione   e   sostenere   gli   esami   di   fine  corso,  poiche'
l'articolo 16,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n.  443,  fa  espresso  rinvio  alla  necessita'  della previsione in
argomento,  in  quanto  stabilisce  la  decorrenza della progressione
economica  della  promozione alla qualifica di vice sovrintendente al
giorno  successivo  alla  data  di conclusione del corso ed ancora la
nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria
risultante dagli esami di fine corso;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                    Nomina a vice sovrintendente
  1. La  nomina  alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
del  Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:
    a) nel  limite  del  40%  dei posti disponibili al 31 dicembre di
ciascun   anno,   mediante   concorso   interno  per  esame  scritto,
consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti
ad  accertare  il  grado  di preparazione culturale e professionale e
successivo   corso  di  formazione  professionale  della  durata  non
inferiore a tre mesi;
    b) nel   limite   del  restante  60%  dei  posti  disponibili  al
31 dicembre  di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e
superamento     di     un     successivo    corso    di    formazione
tecnico-professionale,  di durata non inferiore a tre mesi, riservato
agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione
in  ruolo  non  inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
riservati per tale concorso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento
          del Corpo di polizia penitenziaria».
              - Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443 e
          successive  modifiche  ed  integrazioni, reca: «Ordinamento
          del  personale  del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
          dell'art.  14,  comma 1,  della  legge 15 dicembre 1990, n.
          395».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76
          «Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395»:
              «Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina
          alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei sovrintendenti si
          consegue:
                a) nel  limite del 40 per cento dei posti disponibili
          al  31 dicembre  di ciascun anno, mediante concorso interno
          per  esame  scritto, consistente in risposte a questionario
          articolato  su  domande  tendenti  ad accertare il grado di
          preparazione  culturale e professionale, e successivo corso
          di  formazione  professionale  della durata non inferiore a
          tre  mesi,  riservato  al  personale  appartenente al ruolo
          degli  agenti  ed  assistenti  che  abbia  compiuto  almeno
          quattro   anni  di  effettivo  servizio  e  che  non  abbia
          riportato   nell'ultimo  biennio  un  giudizio  complessivo
          inferiore  a  «buono»  e  sanzione  disciplinare piu' grave
          della deplorazione;
                b) nel  limite  del  restante  60 per cento dei posti
          disponibili   al  31 dicembre  di  ciascun  anno,  mediante
          concorso  interno per titoli e superamento di un successivo
          corso  di  formazione  tecnico-professionale, di durata non
          inferiore  a  tre  mesi, riservato agli assistenti capo che
          ricoprono,  alla  predetta data, una posizione in ruolo non
          inferiore  a  quella  compresa  entro  il  doppio dei posti
          riservati  per  tale  concorso  e che non abbiano riportato
          nell'ultimo  biennio  un  giudizio  complessivo inferiore a
          buono    e   sanzione   disciplinare   piu'   grave   della
          deplorazione.
              2. Fermo  restando  quanto stabilito dall'art. 16 della
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento
          dei  concorsi  di  cui al comma 1 del presente articolo, la
          determinazione  della prova d'esame e i titoli da ammettere
          a   valutazione   ove   previsti,   la  composizione  delle
          commissioni   esaminatrici,   nonche'   i  programmi  e  le
          modalita'  di  svolgimento  dei corsi e degli esami di fine
          corso   sono   fissati   con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia.
              3. La  nomina  a  vice  sovrintendente e' conferita con
          decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della
          graduatoria  risultante  dagli  esami  di  fine  corso, con
          decorrenza  giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
          quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze e con
          decorrenza  economica  dal  giorno  successivo alla data di
          conclusione  del  corso  medesimo.  I  vice  sovrintendenti
          nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel
          ruolo   quelli   nominati   in   attuazione   del  comma 1,
          lettera b).
              4. I  posti  disponibili  per  i  concorrenti di cui al
          comma 1,   lettera a)  rimasti  scoperti  sono  portati  in
          aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al
          comma 1, lettera b).».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002,  n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
          biennio economico 2002-2003.
              - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.