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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2023)
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Testo in vigore dal:  17-11-2018
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Art. 16

(Nomina a vice sovrintendente).
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 44, comma 8, lettera b-bis)) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b)".