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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  23-6-2000
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Art. 16

(Istituzione e formazione professionale)
1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal
((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara))
.
5. Alla commissione paritetica competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina, delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze e funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli Istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per il tirocinio pratico, ed comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.