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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 76

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal:  13-4-2001

Art. 3

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente). -1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)".
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
"Art. 16 (Istruzione e formazione professionale). - 1.
Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. Alla commissione paritetica competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate.
È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso".