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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 68

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo. (10G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2010
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Testo in vigore dal:  25-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni correttive
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.
5. La licenza è revocata in caso di:
a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2006/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.
- Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158.
- Il testo dell'art. 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Principi che disciplinano il rilascio delle licenze). - 1. L'ENAC, ai sensi all'art. 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.
2. Il conseguimento della licenza è subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.
3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.
3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.
4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.
5. La licenza è revocata in caso di:
a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.
5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico delle Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.
6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riportata la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1.
Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art. 11;
e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.
2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai ventuno anni;
b) licenza di studente controllore;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art. 11;
e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.
3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».