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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1995, n. 329

Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1998)
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Testo in vigore dal:  20-8-1995

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/88111/4334/DL/PON del 12 aprile 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.
3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.
4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:
"Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.
2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;
b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;
c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;
f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.
3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.
4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.
5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.
6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".
8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.
9. Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.
10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.
11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.
12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni".
Note all'art. 1:
- Il testo della tabella I, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è il seguente:
"TABELLA I. - ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA.
Cassa nazionale del notariato.
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM).
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO).
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI).
Federazione nazionale casse mutue di malattia per coltivatori diretti e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attivitità commerciali e casse mutue provinciali.
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO).
Cassa marittima adriatica.
Cassa marittima tirrena.
Cassa marittima meridionale.
Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS).
Istituto postelegrafonici.
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMlL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".
Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1, ha iscritto nella tabella I l'INPDAP.
- Il testo della tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, come sostituita al D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989) è il seguente:
"TABELLA B Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano.
INPS.
ENPAS.
INAIL.
Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna.
Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna".
Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1, ha inserito nella tabella B l'INPDAP.
- Il testo vigente dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali, prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
- Il testo vigente dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province, e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".