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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1995, n. 329

Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1998)
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Testo in vigore dal: 20-8-1995
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art.  6,  comma  11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487,  convertito  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che
con  decreto  del  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica,   sono   rideterminate   l'organizzazione   e  le  funzioni
dell'Istituto postelegrafonici;
  Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;
  Visto  l'art.  77  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
giugno 1952, n. 656;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n.
542,   e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  recante  il
riordinamento      strutturale     e     funzionale     dell'Istituto
postelegrafonici;
  Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696;
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'art.  17,  comma  3, della citata legge n. 400/1988 (nota
GM/88111/4334/DL/PON del 12 aprile 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   L'Istituto   postelegrafonici,  ente  dotato  di  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico,  e'  sottoposto  alla vigilanza del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  L'Istituto  e'  iscritto  alla  categoria  prima  della tabella
allegata  alla  legge  20  marzo  1975,  n.  70, ed e' inserito nella
tabella  B  allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni  ed  integrazioni; all'Istituto si applica la normativa
prevista  dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive integrazioni e modificazioni.
  3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e
successive integrazioni e modificazioni.
  4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  6  del decreto-legge 1
          dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
             "Art.  6  (Rapporti  giuridici). - 1. L'ente e' titolare
          dei  rapporti  attivi  e passivi, nonche' dei diritti e dei
          beni    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
          telecomunicazioni,   ivi   compresi   quelli  in  corso  di
          realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini
          di  acquisto,  ad  eccezione dei beni da destinare a sedi e
          uffici del Ministero.
             2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni  resta  alle  dipendenze  dell'ente,  con
          rapporto  di  diritto  privato,  ad  eccezione del seguente
          personale,  che  viene assegnato al Ministero delle poste e
          delle  telecomunicazioni  in  attesa dell'inquadramento nei
          ruoli  organici  dello  stesso  secondo  la  disciplina del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di
          un  quadro  di  equiparazione  da approvare con decreto del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
          con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
               a)  personale  per  il  funzionamento delle segreterie
          particolari  del  Ministro,  del Sottosegretario di Stato e
          del Gabinetto;
               b)    personale    dell'Ispettorato   generale   delle
          telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni
          I, II e III;
               c)  personale  dell'Istituto  superiore  delle poste e
          delle  telecomunicazioni,  nei  limiti  dell'organico degli
          uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
               d)   personale   della   direzione   centrale  servizi
          radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
               e)  personale  del  Consiglio  superiore tecnico delle
          poste,  delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione,  nei
          limiti dell'organico;
               f)   personale   della  direzione  centrale  controllo
          concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima
          (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
               g)    personale    dei   circoli   delle   costruzioni
          telegrafiche  e  telefoniche,  nei limiti dell'organico del
          reparto  III,  ivi  compresi  i  centri  fissi  ed i gruppi
          tecnico-operativi   mobili  di  controllo  delle  emissioni
          radioelettriche,  nonche'  il  personale dei reparti V, VI,
          VII  e  VIII  addetto  al controllo delle concessioni delle
          telecomunicazioni,  proveniente  dalla disciolta Azienda di
          Stato per i servizi telefonici.
             3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare
          nell'ambito del Ministero.
             4.  Il  personale  fuori ruolo e quello comandato presso
          altre  amministrazioni  continua a prestare servizio presso
          dette   amministrazioni   fino  al  termine  del  programma
          triennale   di  nuovo  assetto  del  personale,  permanendo
          l'onere  a  carico  delle  stesse amministrazioni presso le
          quali  il  personale  svolge la propria opera. Tuttavia, il
          suddetto  personale,  su  esplicita richiesta da formularsi
          entro  il 30 giugno 1994, sara' definitivamente trasferito,
          nei   limiti   delle   disponibilita'   di  organico,  alle
          amministrazioni medesime.
             5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in
          via  provvisoria  delle pensioni del personale degli uffici
          principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio
          1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al
          Ministero   del  tesoro.  L'onere  delle  pensioni  per  il
          personale   dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni  proveniente  dai ruoli tradizionali gia'
          in  quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico
          del Ministero del tesoro.
             6.  Ai  dipendenti  dell'ente continuano ad applicarsi i
          trattamenti  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente   decreto  fino  alla  stipulazione  di  un  nuovo
          contratto.
             7.  A  decorrere  dal  1  agosto 1994, al trattamento di
          quiescenza  di tutto il personale in servizio presso l'ente
          "Poste  Italiane"  provvede,  all'atto  del  collocamento a
          riposo  o  delle  dimissioni  e  salvi i diritti acquisiti,
          l'Istituto  postelegrafonici,  applicando le norme previste
          per  il personale statale. Per il personale proveniente dai
          ruoli  tradizionali  degli  uffici  principali  collocato a
          riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al
          trattamento  di  quiescenza e di previdenza sara' ripartito
          fra   il   Ministero  del  tesoro,  l'INPDAP  e  l'Istituto
          postelegrafonici  in  misura  proporzionale alla durata del
          servizio  prestato  presso  l'Amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".
             8.  L'ente  "Poste  Italiane"  dal 1 agosto 1994, per il
          personale  in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici
          i  contributi  a  proprio  carico  nella  misura  stabilita
          dall'ordinamento   dell'Istituto   medesimo.  Ai  fini  del
          trattamento  di  quiescenza il contributo e' maggiorato del
          2,50 per cento.
             9.  Sono  trasferite,  a  decorrere  dal  1 agosto 1994,
          all'Istituto  postelegrafonici  le competenze connesse alla
          liquidazione  definitiva  ed alla gestione delle partite di
          pensione  del  personale  dei ruoli degli uffici principali
          gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.
             10.  Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni
          provinciali  del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per
          il  pagamento  dei  trattamenti  di  quiescenza indicati ai
          commi  5  e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti
          di reversibilita'.
             11.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, con decreto del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la
          funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le
          funzioni   dell'Istituto   postelegrafonici.  Le  attivita'
          sociali  e  assistenziali svolte dall'Amministrazione delle
          poste  e  delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre
          1993  sono  regolate  dalla  contrattazione  collettiva. Il
          provvedimento  puo' prevedere il trasferimento all'Istituto
          postelegrafonici  di  personale  dell'ente "Poste Italiane"
          nei limiti degli organici rideterminati.
             12.  L'assunzione  di  personale  nella regione autonoma
          Valle  d'Aosta  continua ad essere disciplinata dalla legge
          16  maggio  1978,  n.  196. L'assunzione di personale nella
          provincia  autonoma  di  Bolzano  nonche'  i  trasferimenti
          presso  la  medesima  di  personale  proveniente  da  altre
          province,  sono  disciplinati  dal  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752, e successive
          modificazioni".
          Note all'art. 1:
             - Il testo della tabella I, allegata alla legge 20 marzo
          1975, n.  70, e' il seguente:
                                                             "TABELLA
             I.   -   ENTI   CHE  GESTISCONO  FORME  OBBLIGATORIE  DI
          PREVIDENZA E ASSISTENZA.
             Cassa nazionale del notariato.
             Istituto nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali
          (INADEL).
             Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
             Istituto  nazionale  assicurazione  contro  le  malattie
          (INAM).
             Istituto nazionale assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro (INAIL).
             Ente   nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  i
          dipendenti statali (ENPAS).
             Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di  diritto
          pubblico (ENPDEDP).
             Ente    nazionale   assistenza   agenti   rappresentanti
          commercio (ENASARCO).
             Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
             Istituto  nazionale  previdenza   giornalisti   italiani
          (INPGI).
             Federazione   nazionale  casse  mutue  di  malattia  per
          coltivatori diretti e casse mutue provinciali.
             Federazione nazionale casse mutue di  malattia  per  gli
          artigiani e casse mutue provinciali.
             Federazione  nazionale  casse  mutue di malattia per gli
          esercenti   attivitita'   commerciali   e    casse    mutue
          provinciali.
             Istituto    nazionale   previdenza   dirigenti   aziende
          industriali (INPDAI).
             Ente   nazionale  previdenza  ed  assistenza  farmacisti
          (ENPAF).
             Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza   medici
          (ENPAM).
             Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS).
             Ente   nazionale   di   previdenza   ed  assistenza  dei
          veterinari (ENPAV).
             Ente  nazionale  previdenza  ed   assistenza   per   gli
          impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
             Ente  nazionale  di  previdenza  e  di assistenza per le
          ostetriche (ENPAO).
             Cassa marittima adriatica.
             Cassa marittima tirrena.
             Cassa marittima meridionale.
             Cassa nazionale previdenza ed  assistenza  ingegneri  ed
          architetti.
             Cassa  nazionale  di previdenza e di assistenza a favore
          dei geometri.
             Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore  dei
          ragionieri.
             Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza a favore
          degli avvocati.
             Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore  dei
          dottori commercialisti.
             Opera   previdenza  assistenza  ferrovieri  dello  Stato
          (OPAFS).
             Istituto postelegrafonici.
             Ente nazionale  assistenza  orfani  lavoratori  italiani
          (ENAOLI).
             Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
             Associazione  nazionale  fra  mutilati  ed  invalidi del
          lavoro (ANMlL).
             Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza   per   i
          consulenti del lavoro".
             Il  D.Lgs.  30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1,
          ha iscritto nella tabella I l'INPDAP.
             - Il testo  della  tabella  B  allegata  alla  legge  29
          ottobre  1984,  n.  720,  come  sostituita  al  D.P.C.M.  3
          febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio
          1989) e' il seguente:
                                                           "TABELLA B
             Regioni   a   statuto  ordinario  e  speciale,  province
          autonome di Trento e Bolzano.
             INPS.
             ENPAS.
             INAIL.
             Istituto postelegrafonici.
             Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello
          Stato.
             Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
             Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
             Cassa conguaglio per il settore elettrico.
             Cassa conguaglio per il settore telefonico.
             Cassa conguaglio zucchero.
             Ente nazionale risi.
             Agenzia   per   la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno.
             Cassa per il credito alle imprese artigiane.
             Fondo centrale garanzia  per  le  autostrade  e  per  le
          ferrovie metropolitane.
             SACE  - Sezione speciale per l'assicurazione del credito
          all'esportazione.
             Mediocredito centrale.
             Fondo straordinario per il piano  di  rinascita  regione
          sarda.
             Fondo  per  la  riforma dell'assetto agropastorale della
          Sardegna.
             Fondo  per  il  piano  straordinario  per  la  rinascita
          economica e sociale della Sardegna".
             Il  D.Lgs.  30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1,
          ha inserito nella tabella B l'INPDAP.
             - Il testo vigente dell'art. 25  della  legge  5  agosto
          1978,   n.   468,   come   sostituito   dall'art.   21  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.   463, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638, e' il
          seguente:
             "Art.   25   (Normalizzazione   dei   conti  degli  enti
          pubblici). - Ai comuni, alle province e  relative  aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella tabella A allegata  alla  presente  legge,  a  quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL,  e'  fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
             La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
             Per  l'ENEL  e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti territoriali, l'obbligo  di  cui  al  primo  comma  si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
             Gli enti territoriali presentano  in  allegato  ai  loro
          bilanci  i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
             Ai  fini  della formulazione dei conti pluriennali della
          finanza pubblica, e' fatto obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni sui prevedibili flussi delle entrate  e  delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali,
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
             Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta
          dei  Ministri  del  tesoro   e   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  con  proprio decreto, individua
          gli organismi e gli enti  anche  di  natura  economica  che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la  finanza  pubblica, con eccezione degli enti di gestione
          delle  partecipazioni  statali  e   degli   enti   autonomi
          fieristici,  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni del
          presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di  cui
          al  primo  comma  si  riferisce  solo alle previsioni ed ai
          consuntivi in termini di cassa".
             - Il testo vigente dell'art. 30  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23
          agosto 1988, n. 362:
             "Art. 30 (Conti  di  cassa).  -  1.  Entro  il  mese  di
          febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
          Parlamento una relazione sulla  stima  del  fabbisogno  del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta dalle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno,  a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno  precedente.   Nella   stessa   relazione   sono,
          altresi',  indicati  i criteri adottati per la formulazione
          delle previsioni relative  ai  capitoli  di  interessi  sui
          titoli  del  debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il
          Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          invia   al  Parlamento  una  relazione  contenente  i  dati
          sull'andamento   dell'economia   nell'anno   precedente   e
          l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
             2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
          del   tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sui
          risultati conseguiti dalle gestioni di cassa  del  bilancio
          statale  e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel primo,
          secondo  e  terzo  trimestre  dell'anno   in   corso,   con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
             3.  Con  le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del tesoro presenta altresi'  al  Parlamento  per  l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti di cui all'art. 25 e dalle  regioni,  rispettivamente,
          la  stima  delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i
          risultati riferiti ai trimestri di  cui  al  comma  2  e  i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
             4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1  e  2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima sull'andamento dei  flussi  di  entrata  e  di  spesa
          relativa al trimestre in corso.
             5.   Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa dei bilanci che, entro i  mesi  di  gennaio,  aprile,
          luglio   e   ottobre,   i  comuni  e  le  province  debbono
          trasmettere alla rispettiva regione, e gli  altri  enti  di
          cui all'art.  25 al Ministero del tesoro.
             6.  In  detti  prospetti  devono, in particolare, essere
          evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti  effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle attivita' finanziarie (in  particolare  nei  depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
             7. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio, maggio, agosto e novembre i  dati  di  cui  sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni e delle unita'  sanitarie  locali,  unitamente  agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
             8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma
          2,   il   Ministro   del   tesoro  comunica  al  Parlamento
          informazioni,  per   l'intero   settore   pubblico,   sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
             9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione
          dell'ENEL  e  delle  aziende  di servizi debbono comunicare
          entro il  30  giugno  informazioni  sulla  consistenza  dei
          residui  alla  fine  dell'esercizio  precedente, sulla loro
          struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo  annuale
          del   loro   processo   di   smaltimento,   in   base  alla
          classificazione economica e funzionale.
             10. I comuni, le province, e le unita' sanitarie  locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono  ad  aggregare
          tali  dati  e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al
          Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle
          amministrazioni regionali.
             11. Nessun versamento a carico del bilancio dello  Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente  legge  ed   alle   regioni   se   non   risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi".