stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 ottobre 2003, n. 311

((Regolamento recante modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2003
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  17-11-2003

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 24 settembre 2003 e il relativo nulla osta in data 30 settembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2001, n. 86, reca: «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 113:
«Art. 113 (Stato matricolare e documenti personali). - Per ciascun funzionario diplomatico è tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. È indicato altresì lo stato di famiglia con le relative variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli personali secondo le modalità che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento».