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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001, n. 114

Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4o, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4o, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.", è il seguente:
"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attri-buita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La rubrica del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 è citata nelle note al titolo.
- L'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura" delega il Governo al riordino della carriera diplomatica.
- Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è riportato nelle note al titolo.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, concerne la graduazione, ai fini della determinazione del trattamento economico, delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, concerne l'assegnazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai funzionari diplomatici.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"Art. 17 (Gli organi del Governo - Formula di giuramento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
Nota all'art. 1:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è riportato nella nota al titolo.