MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 settembre 1994, n. 604

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1994
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 13-11-1994
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 11
ottobre 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994:
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 030/1276 in data 23 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento determina  le  categorie  di  documenti,
esclusi  dal  diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 8 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, formati o
comunque rientranti nella disponibilita' del Ministero  degli  affari
esteri e degli uffici all'estero.
  2.  Negli  uffici  all'estero  il  diritto  di  accesso si esercita
secondo  le  specifiche  modalita'  organizzative  adottate  a  norma
dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al sol fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di
          legge  alle  quali  e' operato rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento amministrativo e sul  diritto  di  accesso  ai
          documenti   amministrativi".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 24:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso  e  di  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese garantendo peraltro  agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da essi
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'art. 9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essa possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se non quando siano suscettibili di recare  un  pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241. I documenti contenenti informazioni
          connesse a tali interessi  sono  considerati  segreti  solo
          nell'ambito  e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
          le  amministrazioni  fissano,   per   ogni   categoria   di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono stati sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando  al  di  fuori  delle  ipotesi disciplinate
          all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, della loro
          divulgazione  possa  derivare  una  lesione,  specifica   e
          individuata,   alla   sicurezza   e  alla  difesa,  nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste nei trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni   delle  persone  coinvolte,  nonche'  l'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d) quando i documenti riguardino la vita privata o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici".
             -  Il  testo  dell'art.  27  della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art. 27. - 1. E' istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentito  il Consiglio dei Ministri. Essa e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali due senatori e due deputati designati dai  Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui  alla  legge  2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
          rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i  professori
          di  ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3. La commissione e' rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a  carico  dello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
             5. La commissione  vigila  affinche'  venga  attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza delle attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art.
          22.
             6. Tutte le amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7. In caso di prolungato  inadempimento  all'obbligo  di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 7
          agosto 1990, n. 241 si veda in nota al titolo.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352 si veda in nota alle premesse.
             - L'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e' il seguente: "3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge le amministrazioni  interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1,
          dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27".