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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  28-2-2023
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Art. 42-bis

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
((48))
1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020.
((48))
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.
3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 giugno 2022 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci".
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 9, lettere a) e b)) che "Il termine per i versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute".