DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 54 
 
(Attuazione del Fondo solidarieta' mutui  "prima  casa",  cd.  "Fondo
                            Gasparrini") 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244: 
    a) l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  estesa  ai  lavoratori
autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori  individuali  e
ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2083  del  codice   civile   che
autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020
e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente
tra il 21 febbraio 2020 e la  data  della  domanda  qualora  non  sia
trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato,  superiore  al
33% del fatturato dell'ultimo trimestre  2019  in  conseguenza  della
chiusura o della  restrizione  della  propria  attivita'  operata  in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente  per
l'emergenza coronavirus; (3) 
    a-bis)  l'ammissione  ai  benefici  del  Fondo  e'  estesa   alle
cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  per  mutui  ipotecari
erogati  alle  predette  cooperative,  di  importo  massimo  pari  al
prodotto tra l'importo di  cui  alla  lettera  b)  e  il  numero  dei
rispettivi soci, qualora almeno il 10 per cento dei soci  assegnatari
di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,  al  momento
dell'entrata in vigore della presente disposizione, nelle  condizioni
di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo; 
    a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
puo' essere concessa nella misura di: 
     1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari  ad  almeno
il 10 per cento dei soci; 
     2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra  un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
     3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al  40
per cento dei soci; 
    a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata  dalla  societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter; 
    b) per l'accesso al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e  sono
ammissibili mutui  di  importo  non  superiore  a  400.000  euro.  La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. 
    b-bis) la  sospensione  del  pagamento  delle  rate  puo'  essere
concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. (42) (63) ((82)) 
  2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  "478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.". 
  2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di  lavoro
per  un  periodo  di  almeno   trenta   giorni,   anche   in   attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di sostegno del reddito". 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400  milioni  di
euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art.
8 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 8 aprile  2020,  n.  23,  come  modificato  dall'avviso  di
rettifica pubblicato in G.U. 09/04/2020,  n.  95,  ha  disposto  (con
l'art.  12,  comma  1)  che  "Per  lavoratori  autonomi,   ai   sensi
dell'articolo 54, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1,
del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 64, comma  1)
che "Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021,
n. 234, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Le  misure  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
applicano fino al 31 dicembre 2022". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022,
n. 197, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Le  misure  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
applicano fino al 31 dicembre 2023".