DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 42-bis 
 
(Sospensione  dei  versamenti  tributari  e   contributivi,   nonche'
interventi finanziari a favore delle imprese del  settore  turistico,
agricolo e della pesca, per Lampedusa  e  Linosa,  e  risorse  per  i
comuni siciliani maggiormente coinvolti  nella  gestione  dei  flussi
                             migratori). 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa,  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
dicembre  2020  o  scaduti  nelle  annualita'  2018  e   2019,   sono
effettuati, nel limite del  40  per  cento  dell'importo  dovuto,  ad
eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza  applicazione
di sanzioni e interessi  entro  la  medesima  data.  Resta  ferma  la
facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi  ai
sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
della rateizzazione fino a un massimo di  ventiquattro  rate  mensili
prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. ((48)) 
  1-bis.  Per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  economica,   la
riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis', del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che  intendono  avvalersi
dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a  far
data dal 9 novembre 2020. ((48)) 
  2. In considerazione  dei  flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di  Lampedusa
e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui  all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
  3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata  la  spesa
di 0,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  5. In caso di errata applicazione delle disposizioni  del  comma  3
dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  relazione
alla determinazione dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
successive  modificazioni,  l'importo  dell'imposta  non  versata  e'
dovuto entro il 30 giugno 2022 senza  applicazioni  di  sanzioni  ne'
interessi. 
  6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata  adesione  da  parte
dei possessori delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  1-bis,"  sono
inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola  in
corso al momento dell'adesione stessa,". 
  7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono
sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci". 
  8. Al fine di fronteggiare le  esigenze  connesse  al  contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e  Augusta.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo,  nonche'
le modalita' di monitoraggio della spesa. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  8,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 9,
lettere a) e b)) che "Il termine per i versamenti di cui all'articolo
42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' prorogato: 
    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per  cento  delle
somme dovute; 
    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle  somme
dovute".