DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 127 
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61: 
      1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre  2020.  Nei  medesimi  termini  sono  effettuati,  anche
mediante il sostituto d'imposta,  i  versamenti  delle  ritenute  non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 ((,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020)). Non si fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato."; 
    b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24  febbraio   2020   ((,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48  del  26  febbraio  2020)),
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in
un'unica  soluzione  entro  il   16   settembre   2020   o   mediante
rateizzazione fino a un massimo  di  quattro  rate  mensili  di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  settembre
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato." 
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