DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal: 25-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
           Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

  1.  In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10,
comma  13,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  puo'  autorizzare,  su richiesta, i
soggetti  titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime
precario,  all'occupazione  ed  all'uso dei beni demaniali rientranti
nel  sedime  aeroportuale,  vincolando  la  destinazione  dei diritti
percepiti  a  norma  del  comma  2  agli  interventi indifferibili ed
urgenti  necessari  ((alle  attivita'  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria     delle    infrastrutture    aeroportuali,    nonche'
all'attivita' di gestione aeroportuale)).
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 produce gli effetti della
convenzione  prevista  dall'articolo  6,  terzo e quarto comma, della
legge  5  maggio  1976,  n. 324, e costituisce titolo per introitare,
relativamente  ai  nuovi  utilizzi,  i diritti di cui all'articolo 1,
lettera  a),  della  citata  legge  n. 324 del 1976, come determinati
dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
  3.  I  soggetti  autorizzati  sono  obbligati  a  corrispondere una
cauzione  per  l'anticipata  occupazione  dei  beni demaniali pari al
dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati,
da  versare  mensilmente  secondo le previsioni di cui all'articolo 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449.
  4.  Il  mancato  affidamento,  secondo  la normativa vigente, della
gestione  totale  aeroportuale  ai  soggetti autorizzati ai sensi del
comma  1  determina  la  decadenza  della provvisoria occupazione con
obbligo  di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con
l'esclusione   delle   spese   documentate   per  la  gestione  delle
infrastrutture  aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria
detenzione e per le migliorie apportate.