LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-1976
                               Art. 6.

  Il  proprietario  dell'aeromobile  e' solidalmente responsabile del
pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.
  I  diritti  previsti  dagli  articoli 2 e 3 non si applicano, sotto
condizione  di reciprocita', per gli aeromobili statali stranieri non
adibiti a servizi commerciali.
  I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche allo ente che in
virtu'   di   apposite   convenzioni  gestisce  la  aerostazione  per
passeggeri, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili
o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale.
  La  tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974,
n.  47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.
117,  compete  anche all'ente che, in virtu' di apposita convenzione,
gestisce  l'aerostazione  merci,  anche  se  questa  e'  costruita su
aeroporti  statali,  civili o militari, ove si svolga attivita' aerea
civile commerciale.
  I  diritti previsti dalla presente legge, nonche' la tassa erariale
di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o
alla  societa'  di  gestione,  ai  sensi delle disposizioni contenute
nelle  singole  leggi  speciali  che  disciplinano  l'affidamento  in
gestione di interi complessi aeroportuali.