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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  29-8-1976

Art. 6


Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.
I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocità, per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.
I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche allo ente che in virtù di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.
La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.
I diritti previsti dalla presente legge, nonché la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.