DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
                     Versamenti e dichiarazioni 
 
  1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati  nell'articolo  3  per
anni solari proporzionalmente alla quota ed  ai  mesi  dell'anno  nei
quali si e' protratto il possesso; a tal  fine  il  mese  durante  il
quale il possesso si e'  protratto  per  almeno  quindici  giorni  e'
computato per intero. A ciascuno degli anni  solari  corrisponde  una
autonoma obbligazione tributaria. 
  2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono  effettuare  il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per  l'anno
in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno ,  pari
al  50  per  cento   dell'imposta   dovuta   calcolata   sulla   base
dell'aliquota  e  delle  detrazioni   dei   dodici   mesi   dell'anno
precedente. La  seconda  rata  deve  essere  versata  dal  1°  al  16
dicembre,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,   con
eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata.   Il   versamento
dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini  conformi  al  modello  indicato  con
circolare del Ministero delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella
facolta'  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere
entro il 16 giugno. (56) 
  3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2  deve  essere  corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella
cui circoscrizione e' compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero
su  apposito   conto   corrente   postale   intestato   al   predetto
concessionario, con arrotondamento a mille lire  per  difetto  se  la
frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se  e'  superiore;
al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,  per  gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli  prestampati  per  il
versamento. La commissione spettante al concessionario  e'  a  carico
del comune impositore ed e' stabilita nella misura dell'uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed  un  massimo  di
lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente. 
  4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti  nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti  dall'imposta
al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo,  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  all'anno  in
cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il  cui  possesso
e'  iniziato  antecedentemente  al  1  gennaio  1993  devono   essere
dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione  dei
redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempreche' non si verifichino  modificazioni  dei
dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto  a
denunciare nelle forme sopra indicate le  modificazioni  intervenute,
entro il termine di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni  si  sono  verificate.  Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su  un
medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per
gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.  2)  del  codice  civile
oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita  o  attribuibile  una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve  essere  presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. (56) (57) 
  5. Con decreti del Ministro delle finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  approvati  i  modelli  della
dichiarazione,  anche  congiunta  o   relativa   ai   beni   indicati
nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile,  e  sono  determinati  i
dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti  che  devono
essere eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,  anche
su supporti magnetici, nonche' le procedure per  la  trasmissione  ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi
necessari per  la  liquidazione  ed  accertamento  dell'imposta;  per
l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata  ai  comuni  tramite
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro  e
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,   sentita   l'Associazione
nazionale dei comuni  italiani,  sono  approvati  i  modelli  per  il
versamento  al  concessionario  e  sono  stabilite  le  modalita'  di
registrazione, nonche'  di  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente  per  ogni  contribuente,  ai  comuni  e   al   sistema
informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire  la
prosecuzione dei servizi finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei  comuni,  nonche'
per agevolare i processi telematici di  integrazione  nella  pubblica
amministrazione ed  assicurare  il  miglioramento  dell'attivita'  di
informazione ai contribuenti,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani  (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza  e  l'economia  locale
(IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e  della  spesa  locale,  al
fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni. Con decreto del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  vengono  disciplinate  le
modalita' per l'effettuazione dei  suddetti  servizi,  un  contributo
pari allo 0,6  per  mille  del  gettito  dell'imposta  a  carico  dei
soggetti che provvedono alla riscossione; con  decreto  del  Ministro
delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione
da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.  I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale.(74)  (77)
((93)) 
  6. Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella  liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro  nomina,  devono  presentare  al
comune di ubicazione  degli  immobili  una  dichiarazione  attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti  sono,  altresi',  tenuti  al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di  durata  dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre  mesi  dalla  data  del
decreto di trasferimento degli immobili. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140 convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 giugno 1993, n. 192 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che  la
prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, di cui  al  comma  2
del presente art. 10, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal
1 luglio al 19 luglio 1993. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 15) che le
modifiche apportate al comma 2 del presente articolo decorrono dal  1
maggio 2007. 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  37,  comma  53)  che  a  decorrere
dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di  presentazione   della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),  di
cui a comma 4  del  presente  articolo,  ovvero  della  comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.  1),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi  gli  adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino  alla
data  di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione   e
fruizione dei dati catastali,  da  accertare  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai   fini   dell'ICI,   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo  59,  comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446. 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, come modificato dalla L. 27  dicembre  2006,
n. 296, ha conseguentemente disposto (con l'art. 37,  comma  53)  che
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei  casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da  atti
per i quali non sono applicabili le  procedure  telematiche  previste
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico." 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Per
l'anno 2012, il contributo di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
386) che "Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per
mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale
propria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai
sensi dei commi da 380 a 387". 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
771) che "Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' rideterminato  nella  misura
dello 0,56 per mille a  valere  sui  versamenti  relativi  agli  anni
d'imposta 2020 e successivi ed e' calcolato sulla  quota  di  gettito
dell'IMU relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e' versato
a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli  incassi
dell'IMU e riversamento diretto  da  parte  della  struttura  stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate".