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DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 140

Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192 (in G.U. 18/06/1993, n.141)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal:  19-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al
((15 luglio 1993))
. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.
2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al
((15 luglio 1993))
ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.
((2- bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993.
Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni))
.
3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.
4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 al 19 luglio 1993.
((4- bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio))
.