DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
Testo in vigore dal: 22-2-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3-bis.
       (( (Procedure telematiche, modello unico informatico e
                        Autoliquidazione). ))
  ((1.  Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili,
alla  trascrizione,  all'iscrizione  e  all'annotazione  nei registri
immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere
dal  30  giugno  2000,  con  procedure  telematiche.  Con decreto del
Ministero   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia,  e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche
limitatamente  a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche,
e  a  particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione
di un codice unico immobiliare.
  2.  Le  richieste  di  registrazione,  le note di trascrizione e di
iscrizione  nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale,
relative  agli  atti per i quali e' attivata la procedura telematica,
sono  presentate  su  un modello unico informatico da trasmettere per
via  telematica  unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con
lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere prevista la
presentazione  del  predetto  modello  unico su supporto informatico,
nonche'  la  data  a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per
via telematica.
  3.  In  caso di presentazione del modello unico informatico per via
telematica,  le  formalita'  di  cui  al comma 2 sono eseguite previo
pagamento  dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di
irregolare   funzionamento  del  collegamento  telematico,  fermo  il
predetto  obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e'
sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
  4.  Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui
al  regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello
unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla
registrazione e alla voltura catastale.))