LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
  1. In deroga all'articolo 27 della legge 18  marzo  1968,  n.  249,
all'articolo  4,  comma  2,  della  legge  7  luglio  1988,  n.  254,
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 37, nonche'  ad  ogni  altra  norma  limitativa  in
materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia
e' autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento  di
personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia,  da
assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili  professionali  non
coperti  o  solo  parzialmente  coperti.  Analoga  autorizzazione  e'
conferita al commissario del Governo per la provincia di  Bolzano  in
ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e  giustizia  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive integrazioni e  modificazioni,  nonche'  per  l'assunzione
delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati
o banditi alla data di entrata in  vigore  della  legge  15  dicembre
1990, n. 395, alle  quali  e'  esteso  il  trattamento  normativo  ed
economico previsto per il personale di pari qualifica transitato  nel
Corpo di polizia penitenziaria. 
  2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle pro-
cedure di modifica dei contingenti di qualifica  e  profilo,  di  cui
all'articolo 6 della legge 11  luglio  1980,  n.  312,  e'  conferito
mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con  decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale  in  servizio
con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in  possesso
dei  requisiti  richiesti  dal   relativo   bando   e   del   profilo
professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori
condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa
riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche
in occasione di aumenti di organico  che  dovessero  intervenire  nel
biennio successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il  Ministero
di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4,  decimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  4. Dopo l'espletamento dei  concorsi  gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che  prestino  o
che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-
legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono  ai  ruoli  del  Ministero  di
grazia   e   giustizia   nei   limiti   delle   dotazioni   organiche
corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso
dei   requisiti   previsti   per    l'assunzione    nella    pubblica
amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'. 
  5. Le modalita' di formazione della graduatoria  del  concorso  per
titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del  Ministro  di
grazia e giustizia. 
  6. Il personale assunto con contratto  a  termine  ai  sensi  della
legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge presti  servizio  negli  uffici  giudiziari  del
distretto della corte di appello di Trieste,  e'  inquadrato,  se  in
possesso  di  requisiti  previsti  per  l'assunzione  nella  pubblica
amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e  giustizia,  nei
limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale  -
profilo professionale di traduttore-interprete. 
  7. I poteri e le facolta' previsti nei commi 1 e 2  possono  essere
esercitati ((non oltre il 31 dicembre 1995. ))