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LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.
Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.