LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 24-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 4. 
(Primo inquadramento nelle qualifiche  funzionali  del  personale  in
                     servizio al 1 gennaio 1978) 
 
  Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato
nelle nuove qualifiche funzionali, ai  fini  giuridici  dalla  stessa
data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo  alla  qualifica
rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 
    nella seconda qualifica funzionale il  personale  della  carriera
ausiliaria  ordinaria  con  la  qualifica  di  commesso  o  qualifica
equiparata e gli operai comuni; 
    nella terza qualifica  funzionale  il  personale  della  carriera
ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso  capo  o  qualifica
equiparata,  delle  carriere  ausiliarie  strutturate   su   un'unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165,
della carriera ausiliaria atipica con la qualifica  corrispondente  a
quella di commesso e gli operai qualificati; 
    nella quarta qualifica funzionale  il  personale  della  carriera
esecutiva ordinaria con le  qualifiche  di  coadiutore  e  coadiutore
principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica
con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo,  i  vigili
del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di
tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di  capo  guardia  di
sanita'; 
    nella quinta qualifica funzionale  il  personale  della  carriera
esecutiva ordinaria  con  la  qualifica  di  coadiutore  superiore  o
qualifica  equiparata,  delle  carriere  esecutive   strutturate   su
un'unica qualifica,  limitatamente  al  personale  con  parametro  di
stipendio 245, della carriera esecutiva  atipica  con  le  qualifiche
corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi
operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    nella sesta qualifica funzionale il personale della  carriera  di
concetto con le qualifiche di segretario e  segretario  principale  o
qualifiche  equiparate,  della  carriera  esecutiva  atipica  con  la
qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed  i  capi
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica  equiparata,
delle  carriere  di  concetto  strutturate  su  un'unica   qualifica,
limitatamente al personale con parametro di stipendio  370,  e  della
carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di
sezione o qualifiche equiparate; 
    nell'ottava qualifica  funzionale  il  personale  della  carriera
direttiva con la qualifica  di  direttore  aggiunto  di  divisione  o
qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate
su una unica qualifica, limitatamente al personale con  parametro  di
stipendio 387 e superiore. 
  Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano
carriere  ausiliarie  atipiche  quelle  con  parametro  iniziale   di
stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore  a  165  e
carriere  esecutive  atipiche   quelle   con   parametro   superiore,
rispettivamente, a 120 e a 245. 
  Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle
nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per
le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a  quelli
delle corrispondenti qualifiche tipiche. 
  Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  riveste  la  qualifica  di  commesso,  coadiutore  principale,
segretario   principale,   direttore   di   sezione   o    qualifiche
corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure
abbiano in corso  di  maturazione  l'anzianita'  che  nel  precedente
ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per  il
conseguimento  rispettivamente  della  qualifica  di  commesso  capo,
coadiutore  superiore,  segretario  capo,   direttore   aggiunto   di
divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano
a mano che matureranno detta  anzianita'  nella  qualifica  superiore
anche in soprannumero. A tal fine si osservera'  l'ordine  risultante
dal ruolo di provenienza. (15) 
  Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio  1978  e
la data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  inquadrato
nelle qualifiche funzionali  con  l'osservanza  dei  criteri  innanzi
indicati. L'inquadramento nelle qualifiche  ha  decorrenza  giuridica
dal giorno della  nomina  ed  economica  da  quello  della  effettiva
assunzione in servizio. 
  Per il dipendente  che  successivamente  al  1  luglio  1978  abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti  economici  per
effetto della progressione economica o di carriera si procede  ad  un
nuovo inquadramento nella qualifica con  decorrenza  dalla  data  del
conseguimento dei miglioramenti stessi. 
  Nel caso in cui, dopo  il  1  gennaio  1978,  il  dipendente  abbia
conseguito un passaggio di carriera o una promozione  alla  qualifica
superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento
nella qualifica superiore, si procede, con  effetto  dalla  data  del
passaggio  o  della  promozione,  ad  un  nuovo  inquadramento  nella
suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel  presente
articolo. 
  Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita,
corrispondono a quelle  risultanti,  per  le  nuove  qualifiche,  dai
profili professionali di cui al precedente articolo 3, e'  inquadrato
nelle qualifiche medesime, anche  in  soprannumero.  Ove  manchi  una
esatta  corrispondenza  di  mansioni,  si  ha   riguardo,   ai   fini
dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica. 
  I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un  periodo  non
inferiore a cinque anni le  mansioni  di  un  profilo  diverso  dalla
qualifica rivestita secondo il  vecchio  ordinamento  possono  essere
inquadrati, a domanda, previo  parere  favorevole  della  commissione
d'inquadramento prevista dal  successivo  articolo  10,  nel  profilo
professionale  della  qualifica  funzionale  relativa  alle  mansioni
esercitate. 
  ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA)). 
  ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA)). 
  ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA)). 
  ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA)). 
  I dipendenti  assunti  in  servizio  posteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso  alla
qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse  carriere
speciali,  indetti  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  sono  inquadrati  nella  qualifica
funzionale settima  al  compimento  di  due  o  di  quattro  anni  di
effettivo  servizio  nella  carriera  di  concetto,   se   provvisti,
rispettivamente,  di  diploma  di  laurea  o  di  titolo  di   studio
equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione  secondaria
di secondo grado. 
  L'inquadramento alla predetta qualifica avverra' secondo gli stessi
criteri stabiliti per  il  personale  della  carriera  direttiva  con
qualifica di consigliere. 
  Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi  ottavo,
nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1 gennaio 1978
ed ai fini economici dal 1 luglio 1978. 
  Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319,  si  applicano
ai soli fini giuridici con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni stesse anche nei  confronti  degli  impiegati  del
Ministero delle finanze gia' inquadrati nei ruoli indicati nel  primo
comma dell'articolo 2 del  citato  decreto  presidenziale,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1  luglio
1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in  vigore  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319. 
  Gli impiegati in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, gia' appartenenti alle soppresse carriere speciali  e
successivamente inquadrati nelle carriere di  concetto  ordinarie  in
virtu' di opzione,  possono  chiedere,  entro  novanta  giorni  dalla
predetta data, di essere inquadrati,  anche  in  soprannumero,  nella
settima qualifica funzionale se pervenuti ai  parametri  255  o  297,
ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370. 
  Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo
14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della  suddetta
norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie  formate  ai
sensi del medesimo articolo,  provvedendosi  all'inquadramento  nelle
qualifiche quarta  e  sesta,  anche  in  soprannumero,  degli  aventi
diritto  secondo  l'ordine  delle  predette   graduatorie,   con   le
decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo. (27) 
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AGGIORNAMENTO (15) 
Il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla  L.
24 marzo 1986, n. 78, ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che:
"L'espressione "qualifica superiore" usata  dall'articolo  4,  quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la  qualifica
di inquadramento  del  personale  ivi  contemplato,  deve  intendersi
esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2
della  medesima  legge,  nella  quale  l'inquadramento  puo'   essere
effettuato anche in soprannumero"; ha inoltre disposto (con l'art. 1,
comma 2) che: "L'inquadramento di cui al comma 1  non  puo'  comunque
avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma  32)
che: "L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si  interpreta
nel senso che gli inquadramenti nelle  qualifiche  funzionali  e  nei
profili  professionali,   ivi   previsti,   non   producono   effetti
sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
di base  previste  nella  tabella  n.  19  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  relazione   al   posto-funzione
conferito  con  provvedimento  formale  al  personale   in   servizio
all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978".