LEGGE 7 luglio 1988, n. 254

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 24-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili  professionali  del
                       personale dei Ministeri 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge  6
giugno 1981, n. 283, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto  con  l'emanazione  del
primo  provvedimento   di   ciascuna   amministrazione   statale   di
inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione
dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  2. Dalla data del provvedimento  di  cui  al  comma  1  e  fino  al
completamento delle procedure  di  inquadramento  del  personale  nei
profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e  decimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n.  312,  e  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432,  le  amministrazioni  statali  non
possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le
assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla
data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite
dalle disposizioni di legge vigenti. 
  3. ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)). 
  4. ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).