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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  15-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.(3)
((4))
2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione.
3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
4. Con le modalità indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate.
5. A decorrere dal 1› gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 29 dicembre 1990, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".