DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-7-1987
                              Art. 49.
                        Lavoro straordinario

  1.  Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore
ordinario  di  programmazione  del  lavoro  ed e' consentito solo per
esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
  2.  Le  ore  di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e
con  le  modalita'  di cui ai commi ottavo e nono del precedente art.
10,  potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel
mese  successivo  tenendo,  comunque,  conto  dell'organizzazione  ed
esigenze  dell'amministrazione.  I  riposi non riducono le misure del
compenso  incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 aprile 1984.
  3.   Con   decorrenza   31   dicembre  1987,  l'autorizzazione  per
l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della
spesa   conseguente,   sara'   definita,   su  proposta  di  ciascuna
amministrazione,   d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,  con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro del tesoro.
  4.  Sono  fatte  salve  le  fattispecie  previste  dal quarto comma
dell'art.  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344.
  5.  Con  decorrenza 1 gennaio 1987 sara' accantonato annualmente un
importo  non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro
straordinario   da   destinare   al  fondo  di  incentivazione  della
produttivita'.
  6.  Il  sopraindicato importo sara' portato in detrazione del fondo
di  cui  all'art.  3  della  legge  22  luglio  1978,  n. 385, il cui
ammontare  resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre
1986,  n.  910,  senza  ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le
fattispecie sopra richiamate.
  7.  Fino  al  31  dicembre  1987, la misura oraria dei compensi per
lavoro   straordinario   spettante  al  personale  del  nono  livello
retributivo  e'  stabilita,  per  le  prestazioni diurne eccedenti il
normale  orario d'obbligo nonche' per quelle analoghe rese nei giorni
festivi  o  in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire
12.363.
  8.  Dal  31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario  e'  determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario  calcolata  convenzionalmente  dividendo per 156 i seguenti
elementi retributivi:
    stipendio iniziale mensile lordo di livello;
    indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
  9. La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al quindici per cento
per  il  lavoro  straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore  22  alle  ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento
per quello prestato in orario notturno festivo.
  10.   In   concomitanza   con   l'incremento  della  tariffa  sara'
proporzionalmente  diminuito  il  numero di prestazioni straordinarie
autorizzabili.
  11.  Per  ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da
rappresentanti   del   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  del
Ministero  del  tesoro  e delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, verifichera' la proficuita' e la
rispondenza   alle   esigenze   delle   amministrazioni   del  lavoro
straordinario autorizzato nel periodo considerato.
  12.  Il  predetto  gruppo  di lavoro sara' nominato con decreto del
Ministro per la funzione pubblica.
          Nota all'art. 49, comma 2:
            Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
          aprile   1984,   contenente   "Compenso   incentivante   in
          attuazione  dell'art.  10  del decreto del Presidente della
          Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti
          dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 29 aprile 1983
          concernente  il personale dei Ministeri ed altre categorie"
          e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31
          maggio 1984.

          Nota all'art. 49, comma 4:
            Il  quarto comma dell'art. 12 (Prestazioni straordinarie)
          del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
          n. 344, e' del seguente tenore:
            "Sono  fatti  salvi  i  criteri di attribuzione di ore di
          lavoro    straordinario   per   gli   uffici   di   diretta
          collaborazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri o
          dei  Ministri,  di  cui all'art. 19 della legge 15 novembre
          1973,  n.  734. Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni
          di  ore  di  lavoro straordinario per servizi particolari e
          per  attivita'  imprevedibili  causate  da  calamita'  o da
          eventi naturali".

          Note all'art. 49, comma 6:
            -  L'art.  3  della  22  luglio 1978, n. 385, concernente
          "Adeguamento  della  disciplina  dei  compensi  per  lavoro
          straordinario  ai  dipendenti  dello Stato" e' del seguente
          tenore:
            "Art.   3.   -   Per   corrispondere   alle   eccezionali
          indilazionabili  esigenze di servizio di cui all'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
          422, e' istituito nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
          un  apposito  fondo  la  cui  dotazione  sara'  annualmente
          determinata con la legge di bilancio.
            Alla  ripartizione  del  fondo di cui al precedente comma
          provvede il Ministro del tesoro con propri decreti".
            L'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 22
          luglio  1977,  n.  422,  contenente  "Nuova  disciplina dei
          compensi  per  lavoro  straordinario  ai  dipendenti  dello
          Stato",  richiamato nella precedente norma, e' del seguente
          tenore:
            "Art.  2.  -  Per  gli  uffici o servizi la cui attivita'
          richieda     prestazioni    straordinarie    di    assoluta
          indilazionabilita',  in  eccedenza  ai  limiti  di  cui  al
          precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito
          motivato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  concerto  con  il  Ministro  per il tesoro e sentite le
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative,   particolari   limiti   per   determinati
          contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno
          finanziario;  potra'  essere, altresi', assegnato un numero
          globale  di  ore  di lavoro straordinario da utilizzare, se
          espressamente   autorizzato,   anche  con  il  sistema  del
          cottimo,     per     particolari    lavori    una    tantum
          quantitativamente  definibili.  Per  il  personale  di  cui
          all'art.  1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n.
          967,  i  predetti  limiti saranno stabiliti con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro per il tesoro.
            I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i
          motivi   per  i  quali  le  prestazioni  stesse  sono  rese
          l'entita'  del  personale  impiegato,  compreso il titolare
          delle  unita'  organiche  al  quale fanno capo i suindicati
          uffici  o  servizi,  il periodo di tempo per il quale viene
          richiesta  l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero
          di  ore  riconosciute indispensabili per corrispondere alle
          straordinarie  indilazionabili  esigenze di lavoro, nonche'
          l'ammontare della spesa.
            Al  termine  di  ogni periodo autorizzato, il titolare di
          ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata
          relazione   finale   in   ordine   all'effettivo  risultato
          conseguito   che,   a  cura  dell'amministrazione  centrale
          competente,  verra' trasmessa alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  al  Ministero  del  tesoro  ed al Consiglio
          superiore della pubblica amministrazione".
            -  La  legge  22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria
          1987),  e'  stata  pubblicata  nel  suppl.  ord.  n. 1 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986.