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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto. (2)
La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi. (1) (3)
L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri.
Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
((9))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 1970, n. 1054 ha disposto (con l'art. 4) che "il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato
nell'importo annuo di lire 500 milioni".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 7-bis) che "per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 1970, n. 1054 come modificata dalla L. 27 maggio 1977, n. 284 ha disposto (con l'art. 4) che Il limite di spesa è elevato a lire 1.500 milioni.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede più (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a)) che riprende vigore l'art. 1.