DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-6-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo
comma,  numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge
30   aprile   1969,  n.  153,  sono  aumentati  della  stessa  misura
percentuale  e  con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
verificatisi  in  applicazione  dell'art. 19 della legge sopra citata
che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.((3))
  I   redditi   ed  i  proventi  di  cui  al  comma  precedente  sono
ulteriormente  elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei
trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con
futuri  provvedimenti  o  derivanti  dall'applicazione della suddetta
disciplina   della   perequazione  automatica  delle  pensioni,  alle
seguenti misure:
    a)  redditi  e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti  esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge
o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione
di  importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
    b)  redditi  e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti   da   trattamento  di  pensione  -  per  i  due  genitori,
all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in
G.U.   1a  s.s.  4/6/1975,  n.  145)  ha  dichiarato  "illegittimita'
costituzionale  dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte
in  cui,  per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti
esclusivamente   da   pensione,   stabiliscono   un  limite  ostativo
all'aumento  delle  pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale  diverso  da  quello  previsto  per  i  redditi  derivanti da
pensione."