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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  5-6-1975
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Art. 6


Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.
((3))

I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:
a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo più elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione."