LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 23-1-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43.

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1969,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche  agli  articoli  6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli
assegni   familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:
   1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
    "a)  il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per  redditi  di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire  21.000  mensili.  Non  sono  considerate  ai  fini  predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette".
   2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  i  genitori  non  abbiano,  per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un
solo  genitore  e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono  considerate  ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette".
    3) L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "I  limiti  di  reddito  previsti  negli  articoli  6  e 7 per la
corresponsione  degli  assegni  familiari nei confronti del coniuge e
dei   genitori   sono   elevati,   nel   caso  di  redditi  derivanti
esclusivamente  da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per
il  coniuge  e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due
genitori".
  Con  effetto  dal  1  gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente:
  "L'aumento  previsto  alle  lettere  a) e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della
pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo
10  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non
abbiano  proventi  di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000  mensili  o  a  lire  30.000  mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".(6a)((19))
  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  3, ultimo comma, del
decreto  legislativo  luogotenenziale  21  novembre  1945,  n. 722, e
successive  modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi
costituiti   da   pensioni   della   assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  nei  casi in cui le
pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della
presente legge.
  I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili
ai  fini  dei  limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
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AGGIORNAMENTO (6a)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128
(in  G.U.  1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  43,  secondo  comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge
a  carico  non  derivanti  esclusivamente  da pensione, stabilisce un
limite  ostativo  all'aumento  delle pensioni dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  diverso  da quello previsto per i redditi
derivanti da pensione.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza del 8-14 gennaio 1986, n. 8
(in  G.U.  1a  s.s.  22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n.
153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico
non  derivanti  esclusivamente  da  pensione,  stabilisce  un  limite
ostativo  al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso
da   quello  previsto  per  i  redditi  derivanti  esclusivamente  da
pensione".