LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
Testo in vigore dal: 29-1-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o  rinnovabili,  diretti,  indiretti o di riversibilita', sia normali
che  privilegiati,  gia'  liquidati  o  da  liquidarsi a carico dello
Stato,   del   Fondo   pensioni   delle   Ferrovie   dello   Stato  o
dell'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda, dei
patrimoni  riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa
una   indennita'  integrativa  speciale  determinata  per  ogni  anno
applicando,  su  una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari
di  pensioni  ed  assegni,  la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio
dell'anno  immediatamente  precedente,  rispetto  a quello del giugno
1956  che  si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la
variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi
e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
  L'indennita'  di cui al presente articolo compete anche ai titolari
di  pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile
1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
  Si  intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi
considerati,  la  media  aritmetica dei rispettivi indici mensili del
costo  stesso  accertati  dall'Istituto  centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio.
  L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
    a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
    b)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
    c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. (1)
  Nei  casi  di  pensione  od assegni in parte a carico dello Stato o
delle  Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di
altri  enti,  l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la
parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente
liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
  L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo titolo, con
opzione  per  la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni
od assegni ordinari.
  La  corresponsione  dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa
nei  confronti  dei  titolari  di  pensioni  od  assegni ordinari che
prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le
amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti pubblici in genere ancorche'
svolgano attivita' lucrativa. (5)
  La  concessione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui al
presente  articolo  e'  disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali
del  tesoro  che hanno in carico le rispettive partite di pensione od
assegno.
  Per   l'esercizio   10   luglio   1959-30  giugno  1960,  l'importo
dell'indennita'  integrativa  speciale di cui al presente articolo e'
stabilito in lire 1920 mensili nette.
  Per  ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita'
integrativa  speciale  sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche ai
titolari  di  pensioni  a  carico  del  fondo  per  il trattamento di
quiescenza  di  cui  all'art.  77  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
  Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.(6) (7)
((8))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  3  marzo  1960,  n.  185  ha disposto (con l'art. 1) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  16  luglio  1960,  n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R.  28  dicembre 1970, n. 1081, ha disposto (con l'art. 17,
comma  1)  che  la  modifica  al  presente  articolo ha effetto dal 1
settembre 1971.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  31  luglio  1975,  n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A
parziale  modifica  delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante  al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  ed in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il  tesoro,  con  effetto  dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno,
sulla  base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della  vita  accertati  dall'Istituto,  centrale  di  statistica; con
riferimento  al  trimestre  agosto-ottobre  1974 considerato uguale a
100,  e  valutati  ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria   e   commercio   per   i   due   trimestri  compresi,
rispettivamente,  nei  precedenti  periodi  1  maggio-31  ottobre e 1
novembre-30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 2,comma 2)
che  "La  misura  dell'indennita'  integrativa speciale spettante, ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive  modificazioni,  ai titolari di pensione diretta di cui al
precedente  comma,  e'  ridotta,  a  cura  della competente direzione
provinciale  del  tesoro,  dell'importo  lordo  mensile di L. 72.122.
Detto  importo,  nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e'
sospesa  o  non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta
all'interessato."
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla
L.  25  marzo  1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A
parziale  modifica  delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni   della   misura   dell'indennita'   integrativa  speciale
spettante   al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  sono
apportate  trimestralmente,  con  effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione  dell'indice  del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale  di  statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982,  considerato  uguale  a  100,  rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio,  febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato   ai   fini   dell'indennita'  di  contingenza  del  settore
dell'industria".