LEGGE 12 febbraio 1955, n. 44

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

Testo in vigore dal: 18-3-1955
                              Art. 10.

  Per  gli  ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto
legislativo  23  dicembre  1946,  n.  520,  che  godessero  gia'  del
trattamento   di   pensione  e  che  si  trovino  in  possesso  della
cittadinanza  italiana  od  abbiano  comunque  presentato  a tal fine
regolare  dichiarazione  di  opzione, il pagamento del trattamento di
pensione  viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute
nel  regio  decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo
18 gennaio 1947, n. 69.